Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ha cambiato profondamente la logica con cui il nostro ordinamento affronta le difficoltà aziendali: non più solo liquidazione a crisi ormai conclamata, ma strumenti pensati per intercettare i segnali di squilibrio quando l’impresa è ancora recuperabile. Lo ha ribadito anche l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, che ha riordinato l’applicazione del Codice mettendo al centro proprio questo cambio di paradigma: da una logica liquidatoria a un approccio di conservazione e ristrutturazione dell’impresa.
Gli assetti organizzativi: un obbligo, non un’opzione
Ogni imprenditore — anche di piccola dimensione — è tenuto per legge a dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente lo stato di crisi. Non si tratta di un adempimento formale: sono questi strumenti a permettere di accorgersi in anticipo di un problema di liquidità o di sostenibilità del debito, quando le soluzioni disponibili sono ancora molte.
La composizione negoziata della crisi
È oggi il principale strumento di intervento anticipato: una procedura volontaria e riservata, assistita da un esperto indipendente nominato da un’apposita commissione, che affianca l’imprenditore nella ricerca di un accordo con i creditori, senza gli effetti reputazionali e la rigidità di una procedura concorsuale vera e propria. Le istruzioni operative sono state ulteriormente aggiornate nel 2026.
Gli altri strumenti a disposizione
Per situazioni più strutturate, il Codice mette a disposizione il concordato semplificato per le imprese di minori dimensioni («sottosoglia») e i piani di ristrutturazione soggetti a omologazione, con un trattamento dedicato anche per i debiti tributari e contributivi — spesso la componente più delicata da affrontare.
Perché il fattore tempo è decisivo
La differenza tra un’impresa che si risana e una che non ce la fa, nella maggior parte dei casi, non è la gravità della crisi ma il momento in cui viene affrontata. Prima si interviene, più ampio è il ventaglio di soluzioni disponibili e minore il costo — anche relazionale, con banche e fornitori — della ristrutturazione.
Fonti: Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026; Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche).
