Il passaggio generazionale resta uno dei momenti più delicati nella vita di un’impresa familiare: la riforma delle imposte indirette (D.Lgs. 139/2024) e l’abolizione, dal 2025, del cosiddetto coacervo successorio hanno però cambiato in modo significativo la convenienza dei diversi strumenti a disposizione.
Patto di famiglia: lo strumento più solido, ma non l’unico
È un contratto stipulato davanti a un notaio con cui l’imprenditore trasferisce l’azienda o le partecipazioni di controllo a uno o più discendenti, ancora in vita, con la partecipazione del coniuge e di tutti i legittimari: chi non riceve l’azienda ottiene una liquidazione equivalente alla propria quota, e l’assegnazione diventa definitiva, sottratta a future contestazioni tra eredi. Dal 2025 l’esenzione dall’imposta di successione e donazione è stata estesa anche alle operazioni che integrano (e non solo acquisiscono ex novo) il controllo della società, a condizione di mantenerlo per almeno 5 anni.
Holding di famiglia: governance e gradualità
Consolidare le partecipazioni in una holding permette di organizzare la governance e di trasferire gradualmente il controllo, mantenendo unite più società operative sotto un unico veicolo. Non sostituisce però la tutela offerta dal patto di famiglia rispetto alle pretese degli altri legittimari: i due strumenti, in molti casi, si combinano.
Donazione diretta: la via più semplice, con un limite da conoscere
È l’opzione più rapida sul piano operativo, con una franchigia di 1 milione di euro per beneficiario in linea retta e imposta del 4% sull’eccedenza. Il rischio, se non ben calibrata, è quello di ledere la quota di legittima degli altri figli, aprendo la strada a contenziosi futuri.
Una scelta che va costruita, non solo firmata
Ogni strumento ha requisiti e implicazioni fiscali diverse, e la soluzione migliore dipende dal numero di eredi, dal valore dell’azienda e dagli obiettivi di controllo della famiglia. Come si legge spesso in materia: lo strumento giuridico da solo non risolve un conflitto familiare, lo formalizza una volta che è stato affrontato per tempo. La conversazione tra generazioni resta il primo passo, prima ancora della consulenza tecnica.
Fonti: D.Lgs. 139/2024 (riordino imposte indirette diverse dall’IVA); art. 3, comma 4-ter, TUS (D.Lgs. 346/1990).
